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RESPONSABILITA , CAMPI DI INSEGNAMENTO E LIMITI NELL ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DELL’ISTRUTTORE DI NORDIC WALKING

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Venerdì - 06/10/2017

pesso mi arrivano domande o mi chiedono consigli in merito all’organizzazione dell’attività di istruttore di nordic walking e cosi mi sono reso conto che ci sono molte carenze in materia di “Responsabilità civile e penale, campi di insegnamento e organizzazione di viaggi” legate alla qualifica di istruttore di nordic walking.
Cerco dunque di fare un minimo di chiarezza anche se il contesto non è sempre facile e ben definito.
Vi invito comunque sempre a consultare un commercialista o un legale specializzato in materia prima di intraprendere qualsiasi attività sia come singolo che come Associazione.
AMBITI DI INSEGNAMENTO DEL NORDIC WALKING
L’ambito di insegnamento per l’istruttore di nordic walking, rimane la lezione fine a se stessa, dove il medesimo insegna la tecnica in un territorio che rimane circoscritto. Questi territori vanno dalle periferie dei paesi ai parchi cittadini, ma nonostante questo ci sono istruttori e Associazioni che nei fine settimana accompagnano i propri associati in escursioni su terreni dove l’accompagnamento è riservato ai professionisti. In poche parole l’istruttore insegna una tecnica ma non è abilitato ad “accompagnare".
Accompagnando le persone nelle escursioni, l’istruttore è perseguibile penalmente per “abuso di professione” e, qualora accadesse anche un banale incidente che ha delle conseguenze giuridiche, la situazione per l’istruttore e il presidente dell’Associazione si aggraverebbero ed inoltre anche le coperture assicurative in atto sarebbero messe in dubbio, in quanto l’esercizio dell’attività di nordic walking è stata svolta su terreni dove non è consentito l’accompagnamento da parte dell’istruttore di nordic walking. Sappiamo tutti come le Assicurazioni si aggrappino a tutti gli appigli pur di non risarcire i sinistri.
Per quanto sopra vi invito, nel momento in cui decidete di fare l’uscita in montagna, in città o in qualche parco nazionale o regionale, di contattare sempre una figura professionale che possa collaborare con voi durante l’uscita di nordic walking. In questa maniera avrete con voi un professionista che conosce bene il territorio sia dal punto di vista geografico, paesaggistico e storico ma soprattutto scaricate tutte le responsabilità su chi ha il titolo per accompagnare (guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida dei parchi e guida turistica per l’urban nordic walking etc.), sia dal punto di vista penale che civile (risarcimento danni in caso di incidenti o infortuni per i quali esiste una causa dell’accompagnatore). Inoltre le polizze assicurative stipulate dai professionisti sono con massimali molto più alti e coprono tutti gli ambiti e situazioni che potrebbero verificarsi durante l’escursione. In sostanza affidarsi ad un professionista il rapporto rischio-protezione tenderà ad estendersi contenendo al minimo il rischio e portando al massimo la protezione.
L’accompagnamento possono farlo solamente gli istruttori di nordic walking che sono anche guide alpine, accompagnatori di media montagna e tutte le figure abilitate per Legge all’accompagnamento dalle Regioni, specificando che è un’uscita escursionistica adatta alla pratica del nordic walking.
Personalmente, per essere in regola con gli accompagnamenti su qualsiasi terreno (escluse le vie ferrate e le arrampicate), quest’anno ho frequentato il corso per Accompagnatori di Media Montagna della durata di un anno presso il Collegio delle Guide Alpine del Trentino, ottenendo la qualifica di “Accompagnatore di Media Montagna” titolo che mi salvaguardia, per il futuro, dallo svolgimento di qualsiasi attività di accompagnamento inerente al cammino. Un percorso che consiglio a chi volesse far diventare la propria passione in una vera e propria professione.
Per il futuro si potrebbe pensare a delle convenzioni da stipulare con le varie realtà professionali, in modo da avere delle tariffe agevolate per l’accompagnamento, riservate alle Associazioni e agli istruttori che propongono ai propri associati e camminatori l’escursione.
E' meglio concludere con serenità le camminate, con i sorrisi e i saluti davanti ad una tazza di caffè e ad una fetta di strudel piuttosto che proseguirle nelle aule dei tribunali.
L’INSEGNAMENTO DEL NORDIC WALKING PUO’ ESSERE SVOLTO:
1. Nell’ambito di un’Associazione Sportiva Dilettantistica
In questo contesto, l’istruttore di nordic walking insegna la tecnica della camminata con i bastoncini in forza della qualifica di “istruttore sportivo”, titolo riconosciuto dal CONI in considerazione del fatto che la disciplina del nordic walking è inserita nell'elenco delle specialità sportive riconosciute dal medesimo Ente (ad esempio l'escursionismo non è inserito)
Per poter continuare ad usufruire di questo titolo deve essere annualmente iscritto ad una Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente affiliata a un Ente di Promozione Sportiva o Federazione del CONI e presentare annualmente il “Certificato medico non agonistico” di cui al Decreto Balduzzi (Legge 8 novembre 2012, n. 189). Garante della presentazione del certificato medico è il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica il quale ne risponderà civilmente e penalmente, insieme al Consiglio Direttivo, qualora accadesse qualche incidente all’istruttore associato non in possesso del certificato medico. Anche tutti gli associati non istruttori devono comunque essere in regola con il certificato medico per poter partecipare alle attività dell’Associazione.
2. Nell’ambito individuale con partita Iva
L’istruttore di nordic walking che volesse aprirsi la posizione fiscale con la partita Iva per svolgere la propria attività di insegnamento può farlo indicando il codice attività ateco: 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi”. oppure come “istruttore sportivo” codice ateco 85.51.100.
Svolgendo l’attività con partita IVA l’istruttore non ha l’obbligo del certificato medico e non deve nemmeno richiederlo ai propri “allievi”, in quanto sta svolgendo un’attività dove la Legge non lo prevede.
Con partita Iva inoltre svolgono attività anche tutte quelle “professioni” definite per Legge quali le guide alpine, gli accompagnatori di media montagna e tutte quelle figure riconosciute dalle varie Regioni e abilitate agli accompagnamenti; tutte queste figure professionali hanno dei codici attività ateco dedicati per la loro professione ed inoltre possono fornire i propri servizi anche sotto forma di Associazione di professionisti.
3. Prestazione occasionale con ritenuta d’acconto
La prestazione occasionale, così come definita dall’art. 2222 del Codice Civile é un’attività di lavoro autonomo occasionale compiuta senza alcun vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente (datore di lavoro).
ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI, TRASFERTE ED ESCURSIONI
L’Agenzia delle entrate ribadisce quanto indicato dalla normativa riguardo l'organizzazione dei pacchetti turistici, considerando tali anche le gite di un giorno organizzate da associazioni, amici, parrocchie e chiunque decida di "organizzare" un viaggio anche breve di una giornata. Per svolgere l'attività di organizzazione di tale viaggio è OBBLIGATORIA la licenza di agenzie di viaggio e turismo, (di cui all’art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), che organizzano e vendono i pacchetti turistici (art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111) costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, dietro pagamento di un corrispettivo unitario. Tali regole valgono anche per gli organizzatori di giri turistici, cioè qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico o privato, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici (secondo la definizione di cui al comma 1 del citato art. 74ter, D.P.R. 633/1972), anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile. Le attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici rientrano nell'applicazione del regime speciale IVA 74Ter, (comma 1 dell’art. 74-ter, D.P.R. 633/1972), pertanto SOLO le agenzie di viaggi e turismo SONO AUTORIZZATE ad emettere regolare fattura ed incassare per l'organizzazione di tali viaggi. Tutti gli altri soggetti non sono in regola né con le normative di rispetto del contratto di viaggio (e relative responsabilità) e né tanto meno con il FISCO. Chi decida di improvvisarsi "agenzia di viaggi e turismo" nell'organizzare anche solo gite senza una regolare licenza, dovrà tenere conto di tutte le conseguenze legali, penali e fiscali a cui andrà incontro. Alla stessa maniera chi acquista un viaggio, un tour o una gita deve preoccuparsi di richiedere un contratto di viaggio e verificare che l'organizzatore abbia licenza di agenzia di viaggi e turismo.
In sostanza la Corte di Cassazione, con un’interpretazione ragionevole del quadro normativo esistente, ha stabilito che un’associazione può organizzare delle gite durante l’anno: l’importante è anzitutto che tali attività rientrino tra quelle previste istituzionalmente dallo Statuto dell’ente; inoltre, esse devono essere effettuate a livello occasionale (2-3 volte di media all’anno), limitandosi a raccogliere tra i partecipanti il costo effettivo del biglietto del pullman ed affidando tutti gli altri aspetti relativi al soggiorno ad un’agenzia di viaggi. Qualora vi siano tali caratteristiche, l’attività in questione non è considerata essere organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, e non ha quindi natura commerciale.
Quanto sopra interessa non solo le Associazioni, ma anche i singoli individui indipendentemente dalla loro posizione fiscale.
Come ho già fatto presente all’inizio vi consiglio sempre di consultare un commercialista o un legale specializzato in materia prima di intraprendere qualsiasi attività, sia come singolo che come Associazione…(Pino Dellasega)